10 Gen Art. 1888 — Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto [ 187 disp.att. ].
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale [ 187 disp.att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 367/2005
Il rilascio della ricevuta di pagamento del premio non vale di per se solo a perfezionare il contratto di assicurazione, per il quale il requisito di forma è richiesto probationem essendo al riguardo necessario l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, sostanziantesi in un’indagine di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione ex art. 1362 e segg. c.c.
Cass. civ. n. 4005/2000
Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch’essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da fatta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.
Cass. civ. n. 1875/2000
Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla legge ad probationem tantum. Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall’agente munito del potere di rappresentanza. (Nella specie, l’estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all’evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha tassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell’evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).
Cass. civ. n. 2653/1991
La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga all’art. 1901 primo comma c.c. (deroga consentita dall’art. 1932 c.c.), preveda l’efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata dall’agente munito di potere rappresentativo (in difetto di una limitazione della procura, opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità), ed è soggetta, ai sensi dell’art. 1888 c.c., alla forma scritta solo ad probationem (con la conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).
Cass. civ. n. 2438/1984
La polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell’assicuratore (arti. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l’accettazione della proposta dell’assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest’ultimo, la polizza integra un’idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall’assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l’accettazione del medesimo e, in modo indiretto — assumendo al riguardo valore di riconoscimento — la precedente proposta dell’assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell’efficacia del contratto.
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