Art. 1992 – Codice civile – Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto [1189, 1836, 1889, 2006; 46 l. camb.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 33576/2022

Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Cass. civ. n. 23127/2021

Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens". (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/03/2017).

Cass. civ. n. 12477/2018

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2010).

Cass. civ. n. 4381/2017

L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione "ex lege". (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2015).

Cass. civ. n. 6563/2016

Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, in riforma della sentenza impugnata, la S.C. ha escluso l'operatività del menzionato principio in favore del Comune, che, ignorando le risultanze catastali, aveva corrisposto il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva ai precedenti proprietari in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che nel relativo giudizio avesse eccepito il loro difetto di legittimazione attiva o integrato il contraddittorio nei confronti dell'attuale proprietario, nonostante le diffide già ricevute da quest'ultimo, munito di titolo contrattuale già trascritto, la cui validità era in corso di accertamento giudiziale).

Cass. civ. n. 6217/2016

Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo. (Rigetta, Trib. Bari, 18/09/2012).

Cass. civ. n. 3405/2016

L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile". (Cassa con rinvio, App. Firenze, 25/10/2011).

Cass. civ. n. 63/2012

Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all'ordine, privo di valore cartolare e dal quale per ciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.

Cass. civ. n. 16556/2010

Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.

Cass. civ. n. 27378/2005

In tema di assegno bancario, la limitazione della responsabilità del trattario, secondo quanto prevede il secondo comma dell'art. 1992 c.c., ai casi di mala fede o colpa grave, non opera ove la banca sia chiamata a rispondere in via extracontrattuale, in tal caso essendo sufficiente la colpa lieve.

Cass. civ. n. 10579/2004

L'art. 35 legge assegno, secondo il quale l'ordine di non pagare la somma portata dal titolo non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione, si interpreta nel senso che prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione mira ad assicurare un'affidabile circolazione del titolo e a garantire l'esistenza dei fondi dal momento dell'emissione dell'assegno fino alla scadenza del termine di presentazione. (Nella specie, correntista aveva dedotto che l'emissione dell'assegno era frutto di azione truffaldina e che, posto all'incasso, l'assegno era stato protestato a causa dell'estinzione del conto corrente e del trasferimento dei fondi, nonostante la revoca dell'ordine di pagamento. La S.C., nell'enunziare il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le pretese del correntista nei confronti della banca per il pregiudizio derivante dal non aver dato esecuzione alla disposta revoca).

Cass. civ. n. 6524/2000

La banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità extracontrattuale della banca nel pagamento a persona diversa del beneficiario di un assegno da cui era stata cancellata la clausola «non trasferibile» operata mediante asportazione chimica).

Cass. civ. n. 1607/2000

Il pagamento del titolo di credito in favore del possessore non legittimato sortisce effetto liberatorio solo in assenza di dolo o colpa grave, senza che si possa attribuire diversa portata alla negoziazione del titolo stesso attraverso collegate operazioni di «conversione» o di «sostituzione» del titolo originario con altri, siccome la prima operazione implica di per sé l'estinzione (pagamento) del titolo originario. (Nella specie, la società A aveva emesso in favore della società B un assegno bancario che era stato presentato da un soggetto per il pagamento; la banca, senza verificare i poteri di negoziazione di quel soggetto, gli aveva consegnato assegni circolari trasferibili per l'ammontare corrispondente a quello dell'originario assegno bancario, intestati alla società B, da quella persona girati a terzi e, quindi, incassati. La società B convenne, allora, in giudizio la banca per il risarcimento del danno da illegittima negoziazione dell'assegno bancario. Il giudice del merito respinse la domanda, rilevando che l'assegno originario non era stato convertito in denaro, bensì in assegni circolari pur sempre intestati alla società B, sicché il relativo importo non era mai uscito dalla disponibilità della stessa. La S.C., enunciando il principio riportato in massima, ha cassato la sentenza).

Cass. civ. n. 3655/1998

Il prenditore (o il suo giratario) che accetta di essere pagato mediante assegno bancario, accetta anche l'eventuale liberazione prevista dal secondo comma dell'art. 1992 c.c., per i titoli di credito in generale, a favore del «debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore». Pertanto, diversamente dal caso in cui l'assegno viene smarrito o rubato durante la trasmissione al prenditore (senza, quindi, pervenire nelle sue mani), nell'ipotesi in cui il prenditore o altro giratario abbia conseguito il possesso del titolo garantito da provvista, l'eventuale pagamento da parte del banchiere delegato, prima della notificazione del decreto di ammortamento, a persona non legittimata, determina l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente liberazione del debitore.

Cass. civ. n. 6081/1996

La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non è, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non è, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un'amministrazione dello Stato (nella specie, l'Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una società, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e dalla stessa società richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilità, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilità, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.