10 Gen Art. 1992 — Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto [ 1189, 1836, 1889, 2006; 46 l.camb. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 63/2012
Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l’indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della “cartula” non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che l’inversione dell’onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all’ordine, privo di valore cartolare e dal quale per ciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Cass. civ. n. 16556/2010
Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.
Cass. civ. n. 27378/2005
In tema di assegno bancario, la limitazione della responsabilità del trattario, secondo quanto prevede il secondo comma dell’art. 1992 c.c., ai casi di mala fede o colpa grave, non opera ove la banca sia chiamata a rispondere in via extracontrattuale, in tal caso essendo sufficiente la colpa lieve.
Cass. civ. n. 10579/2004
L’art. 35 legge assegno, secondo il quale l’ordine di non pagare la somma portata dal titolo non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione, si interpreta nel senso che prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione mira ad assicurare un’affidabile circolazione del titolo e a garantire l’esistenza dei fondi dal momento dell’emissione dell’assegno fino alla scadenza del termine di presentazione. (Nella specie, correntista aveva dedotto che l’emissione dell’assegno era frutto di azione truffaldina e che, posto all’incasso, l’assegno era stato protestato a causa dell’estinzione del conto corrente e del trasferimento dei fondi, nonostante la revoca dell’ordine di pagamento. La S.C., nell’enunziare il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le pretese del correntista nei confronti della banca per il pregiudizio derivante dal non aver dato esecuzione alla disposta revoca).
Cass. civ. n. 1607/2000
Il pagamento del titolo di credito in favore del possessore non legittimato sortisce effetto liberatorio solo in assenza di dolo o colpa grave, senza che si possa attribuire diversa portata alla negoziazione del titolo stesso attraverso collegate operazioni di «conversione» o di «sostituzione» del titolo originario con altri, siccome la prima operazione implica di per sé l’estinzione (pagamento) del titolo originario. (Nella specie, la società A aveva emesso in favore della società B un assegno bancario che era stato presentato da un soggetto per il pagamento; la banca, senza verificare i poteri di negoziazione di quel soggetto, gli aveva consegnato assegni circolari trasferibili per l’ammontare corrispondente a quello dell’originario assegno bancario, intestati alla società B, da quella persona girati a terzi e, quindi, incassati. La società B convenne, allora, in giudizio la banca per il risarcimento del danno da illegittima negoziazione dell’assegno bancario. Il giudice del merito respinse la domanda, rilevando che l’assegno originario non era stato convertito in denaro, bensì in assegni circolari pur sempre intestati alla società B, sicché il relativo importo non era mai uscito dalla disponibilità della stessa. La S.C., enunciando il principio riportato in massima, ha cassato la sentenza).
Cass. civ. n. 3655/1998
Il prenditore (o il suo giratario) che accetta di essere pagato mediante assegno bancario, accetta anche l’eventuale liberazione prevista dal secondo comma dell’art. 1992 c.c., per i titoli di credito in generale, a favore del «debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore». Pertanto, diversamente dal caso in cui l’assegno viene smarrito o rubato durante la trasmissione al prenditore (senza, quindi, pervenire nelle sue mani), nell’ipotesi in cui il prenditore o altro giratario abbia conseguito il possesso del titolo garantito da provvista, l’eventuale pagamento da parte del banchiere delegato, prima della notificazione del decreto di ammortamento, a persona non legittimata, determina l’estinzione dell’obbligazione, con conseguente liberazione del debitore.
Cass. civ. n. 6081/1996
La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non è, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non è, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un’amministrazione dello Stato (nella specie, l’Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una società, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal be¬neficiario e dalla stessa società richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilità, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilità, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.
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