14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27378 del 12 dicembre 2005
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di assegno bancario, la limitazione della responsabilità del trattario, secondo quanto prevede il secondo comma dell’art. 1992 c.c., ai casi di mala fede o colpa grave, non opera ove la banca sia chiamata a rispondere in via extracontrattuale, in tal caso essendo sufficiente la colpa lieve.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]