Art. 1993 – Codice civile – Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [2, 414 ss.] o di rappresentanza [1387] al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [2014; 21 l. camb.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23502/2022
Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.
Cass. civ. n. 15580/2022
L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva, invece, ritenuto necessaria la sussistenza, in capo al giratario del titolo e al precedente possessore, del proposito comune di agire in danno del debitore, laddove, invece, la norma incentrava l'attenzione sulla condotta del possessore del titolo).
Cass. civ. n. 15708/2021
Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Cass. civ. n. 26275/2017
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Cass. civ. n. 20449/2016
L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.
Cass. civ. n. 6217/2016
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo. (Rigetta, Trib. Bari, 18/09/2012).
Cass. civ. n. 26166/2014
Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.
Cass. civ. n. 7779/2014
L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui "ratio" è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi degli assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietà di una società, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, così precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita). (Rigetta, Trib. Milano, 27/02/2008).
Cass. civ. n. 6275/2004
L'art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest'ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell'onere della prova della sussistenza del credito.
Cass. civ. n. 1058/2001
L'eccezione attinente alla sottoscrizione cambiaria, perché non conforme all'art. 8 della legge cambiaria, costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto — forma elencati nell'art. 1 della stessa legge; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 c.c., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore.
Cass. civ. n. 8392/1997
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli ii titolo. In quest'ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 della legge sugli assegni.
Cass. civ. n. 2814/1995
Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell'assunzione di un'obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell'art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.
Cass. civ. n. 1126/1993
Nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell'onere della prova; conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi.
Cass. civ. n. 3033/1987
In virtù dei principi di astrattezza e letteralità dei titoli di credito, l'accordo, esplicito o implicito, intercorso tra girante e giratario per cui tra loro si convenga che, pur in presenza di una girata piena, il giratario assume solo la qualità di mandatario come se fosse giratario per l'incasso, non può essere opposto al giratario stesso dal debitore che deve pagare in via di regresso. Pertanto, l'emittente o uno dei successivi giranti di un assegno bancario non possono, nei confronti del prenditore, sollevare eccezioni relative alla sua legittimazione ad agire in regresso, se si tratta di eccezioni fondate non su quanto risulta dal titolo, ma su asseriti rapporti extracartolari, in base ai quali l'ultimo giratario dovrebbe ritenersi solo mandatario del girante, per l'incasso del titolo.
Cass. civ. n. 4607/1983
In considerazione dell'esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente l'espressa previsione di una loro lecita e valida emissione «in bianco», il debitore cambiario non può contestare al terzo, che figura prenditore in virtù dell'avvenuto riempimento di un titolo rilasciato «in bianco», la regolarità e l'efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.
Cass. civ. n. 6431/1981
L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito all'avverbio «scientemente» contenuto nell'art. 21 della stessa legge quello «intenzionalmente», va inteso nel senso che affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. La prova dell'intenzionalità, che fa carico al debitore, non può considerarsi immanente nel mero fatto dell'accettazione in pagamento di un titolo scaduto.