14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6275 del 30 marzo 2004
Testo massima n. 1
L’art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente [ a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore ], non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l’astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest’ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell’onere della prova della sussistenza del credito.
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