14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8392 del 2 settembre 1997
Testo massima n. 1
L’assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all’ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli ii titolo. In quest’ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l’assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all’art. 25 della legge sugli assegni.
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