10 Gen Art. 2006 — Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione di titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore [ 1992 ].
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore [ 2354, 2355bis ], il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni [ 2350 ss. ] anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4571/1992
In caso di smarrimento o sottrazione di un titolo al portatore, il differimento della prestazione, in favore di chi abbia denunciato tale evento all’emittente, al termine della prescrizione del titolo medesimo, stabilito dall’art. 2006 c.c., è volto unicamente ad evitare che il debitore possa essere esposto alla duplice pretesa dell’originario proprietario del titolo e dell’eventuale suo legittimo possessore. Esso, pertanto, non opera quando non sussistano (nella specie, perché i titoli erano stati sorteggiati per il rimborso) i presupposti per l’ulteriore circolazione del titolo nel momento in cui il derubato chieda l’adempimento della obbligazione cartolare.
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