10 Gen Art. 2007 — Distruzione del titolo
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo II – Dei titoli al portatore
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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