Cass. civ. n. 7557 del 4 giugno 2001

Testo massima n. 1


La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la Suprema Corte, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una società aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della società stessa rilevando, fra l'altro, che nel caso di specie la società datrice di lavoro — con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimità — aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilità per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell'infortunio su lavoro di cui si trattava).

Normativa correlata