Cass. civ. n. 2525 del 6 marzo 1998
Testo massima n. 1
Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale. Inoltre, qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al limite del massimale, le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato si ripartiscono fra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse e sempre nei limiti di quanto effettivamente provato.