14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6414 del 17 maggio 2000
Testo massima n. 1
La liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l’ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. sia l’ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici ].
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Testo massima n. 2
La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono anch’essi funzione integrativa dell’art. 872 c.c. è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei privati confinanti, dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o in re ipsa. Tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso [ aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria ] ma anche nella indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale.
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