14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10649 del 13 dicembre 1994
Testo massima n. 1
La facoltà del giudice [ riconducibile all’art. 115 c.p.c. ] di ricorrere, anche senza richiesta delle parti, alla liquidazione equitativa del danno in relazione ad elementi non dimostrabili o difficilmente dimostrabili in base alle regole probatorie, e quindi determinabili solo in relazione alle peculiarità del caso singolo, è esercitabile anche quando la parte interessata abbia indicato specifici titoli di danno, in quanto solo una prova analitica delle singole voci deve essere valutata prima di procedere alla liquidazione equitativa [ nella specie il giudizio riguarda un’ipotesi di responsabilità c.d. precontrattuale ].
L’accettazione della proposta contenuta in un patto d’opzione — accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del [ secondo ] contratto – richiede la forma scritta ad substantiam se l’oggetto di quest’ultimo contratto è il trasferimento della proprietà di beni immobili [ o di diritti immobiliari ] o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che fatto scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine, specifico di manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanze relative al prezzo [ o a sue rate ], le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso.
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