14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1799 del 18 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall’art. 114 c.p.c., si distingue dal potere di liquidare il danno in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c., in quanto mentre il primo presuppone l’istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso — anche d’ufficio — a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.
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Testo massima n. 2
Il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall’ordinamento giuridico. Tale potere del giudice è subordinato alla condizione imprescindibile che sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare e pertanto non può essere esercitato quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l’ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, oppure [ nell’ipotesi particolare di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile ] quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.
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