14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 935 del 2 aprile 1974
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell’integrità fisica della persona e della sua capacità lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, può essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell’indagine che il giudice del merito deve compiere.
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