14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14166 del 16 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, cui è consentito ricorrere nel caso in cui non sussistono elementi utili e sufficienti per la sua determinazione, il giudice di merito, se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull’entità del documento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati. In altri termini, il giudice di merito nell’esercizio del suo potere è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]