Cass. civ. n. 4869 del 14 maggio 1998
Testo massima n. 1
Per calcolare i punti di invalidità del danno biologico è legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico, e per il distinto calcolo di quello patrimoniale sommare soltanto le prime due percentuali, senza escludere l'invalidità permanente se il soggetto leso non ha reddito al momento dell'infortunio, perché essa incide comunque sulla sua capacità futura di guadagno.