Cass. civ. n. 10831 del 11 maggio 2007

Testo massima n. 1


Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell'invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale.