14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10831 del 11 maggio 2007
Posted at 16:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell’invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale.
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