14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22061 del 2 settembre 2008
Testo massima n. 1
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali [ conseguenti, nella specie, alla trasmissione ad un istituto bancario di copia dell’atto introduttivo di un giudizio civile nonché di una querela ], ha l’onere di provare l’esistenza del danno – quale, in ipotesi, il rifiuto da parte della banca della concessione di crediti – e solo dopo aver fornito tale prova può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; rientra, peraltro, nell’ambito del libero apprezzamento del giudice di merito, ritenere provata l’esistenza del danno sulla base di una presunzione che si fondi sull’idoneità delle notizie incidenti sulla reputazione commerciale [ in ispecie se fornite dal terzo a scopo emulativo ] a pregiudicare il credito della parte.
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