14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15001 del 5 agosto 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione del danno morale subito dal familiare superstite per la morte di un figlio legittimamente si prende in considerazione, quale elemento atto a «personalizzare» l’ammontare del danno risarcibile in considerazione della fattispecie concreta, il numero dei figli [ e, rispettivamente, dei fratelli ] sopravvissuti, in quanto, ferma comunque l’immensità del dolore derivante dalla perdita di un figlio, spiega la sua rilevanza ai fini della necessaria operazione atta a ricondurre la sofferenza subita ad una somma di denaro la maggiore o minore possibilità di riversare su altri figli [ o fratelli ] e di poter ricevere da altri figli [ o fratelli ] una affettività analoga a quella irrimediabilmente perduta.
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Testo massima n. 2
Ai fini della liquidazione equitativa del danno morale e del danno biologico spettante ai congiunti superstiti della vittima deceduta nel corso o a seguito di un sinistro è legittimo l’eventuale ricorso – associato ad una adeguata personalizzazione dell’ammontare del danno al caso concreto – alle tabelle formulate da numerosi tribunali italiani, all’interno delle quali è presa in considerazione quale base di calcolo del danno morale subito dal leso una frazione del danno biologico che gli sarebbe spettato ove fosse sopravvissuto in condizione di totale invalidità, e quale base di calcolo per la liquidazione del danno morale al congiunto superstite una frazione di tale frazione di danno biologico.
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