14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6082 del 3 luglio 1996
Posted at 16:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione — ancorché fondata su valutazioni discrezionali — sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l’elasticità propria dell’istituto e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l’entità del danno.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]