14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6109 del 1 giugno 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
Con riguardo al risarcimento del danno futuro, ossia del danno non ancora verificatosi al momento della liquidazione, è in ogni caso necessario che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile.
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