16 Mar Art. 643 — Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [ 2 ], ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 21977/2017
Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato.
Cass. pen. n. 20669/2017
Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della induzione e della apprensione non coincidano, il reato si consuma all’atto dell’apprensione che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nell’induzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo, in quanto il momento consumativo non si era realizzato con la condotta di induzione ma con la successiva pubblicazione dell’atto e l’accettazione dell’eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto).
Cass. pen. n. 18295/2017
Integra l’elemento oggettivo del reato di circonvenzione di persone incapaci l’induzione del soggetto passivo alla costituzione di un “trust”, in quanto detto negozio giuridico, determinando la costituzione di una proprietà temporale in capo al “trustee”svincolata dal potere di disporre dei beni conferiti in modo pieno ed esclusivo, provoca un effetto pregiudizievole per il disponente e per gli altri aventi diritto al trasferimento dei beni per eventi successori.
Cass. pen. n. 9734/2017
Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell’atto dispositivo.
Cass. pen. n. 5791/2017
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l’assoluta certezza.
Cass. pen. n. 3209/2014
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.
Cass. pen. n. 39144/2013
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Cass. pen. n. 19180/2013
Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 649 c.p. è soltanto l’incapace – ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione – quale portatore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo, rivestendo detto terzo solo la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata ad esercitare l’azione civile.
Cass. pen. n. 45327/2011
Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti.
Cass. pen. n. 6971/2011
L’integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.
Cass. pen. n. 41378/2010
Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide.
Cass. pen. n. 24192/2010
Rientra nella nozione di “deficienza psichica”ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è “deficienza psichica”qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Cass. pen. n. 4816/2010
In tema di circonvenzione di incapaci, quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, la prova dell’induzione può essere desunta in via presuntiva, potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell’agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell’autore del reato atti per sé pregiudizievoli e privi di causale alcuna, che in condizioni normali non avrebbe compiuto.
Cass. pen. n. 48908/2009
Integra l’elemento costitutivo dell’atto con effetti pregiudizievoli per la persona offesa nella fattispecie criminosa di circonvenzione di incapaci l’ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell’ordine stesso.
Cass. pen. n. 12406/2009
Costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci l’apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l’atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri.
Cass. pen. n. 10587/2009
In tema di circonvenzione di persone incapaci, l’atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell’incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se nel concreto si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro, depauperando la vittima.
Cass. pen. n. 6078/2009
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento. (Fattispecie in cui è stato probatoriamente valorizzato il carattere pregiudizievole degli atti compiuti ed il fatto che il corrispettivo della vendita di alcuni beni non pervenisse mai alla vittima).
L’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici.
Cass. pen. n. 31320/2008
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso.
Cass. pen. n. 19665/2008
All’accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue la nullità (e non l’annullabilità) del contratto stipulato dall’incapace per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Cass. pen. n. 1404/2008
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, è stato indotto abusivamente all’atto pregiudizievole.
Cass. pen. n. 16575/2005
In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell’elemento dell’induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall’imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all’attività positiva posta in essere dall’imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere.
Cass. pen. n. 13488/2005
Tra i delitti di cui agli artt. 643 e 629 c.p., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato.
Cass. pen. n. 48537/2004
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace, di cui all’art. 643 c.p., è necessario il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo.
Cass. pen. n. 48302/2004
In tema di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato.
Cass. pen. n. 2063/2000
Poiché per la configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci non occorre che l’effetto dannoso consegua all’atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l’attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell’atto stesso, ma è sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell’agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri, legittimamente viene sussunta in tale figura criminosa, ai fini del sequestro probatorio, l’ipotesi in cui una persona in stato di deficienza psichica venga nominata amministratore di una società commerciale ed indotta a sottoscrivere in tale qualità numerosi assegni di rilevante importo e documenti vari.
Cass. pen. n. 13308/1999
In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un’apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l’atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall’atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si sosteneva che per configurare l’induzione non è necessaria un’iniziativa specifica dell’agente, essendo sufficiente che egli si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del soggetto passivo, traendo vantaggio dall’atto dell’incapace senza attivarsi per impedirne il compimento ed il conseguente pregiudizio).
Cass. pen. n. 2532/1998
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l’intervento suggestivo dell’agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull’assoluta certezza della sua sussistenza.
Cass. pen. n. 8034/1997
Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 649 c.p. (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l’incapace — ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione — quale portatore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l’azione civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Cass. pen. n. 266/1997
Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest’ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell’incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l’insorgere di una volontà contraria.
Cass. civ. n. 7482/1993
La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall’incapace stesso, siccome contenente l’accertamento sullo stato di capacità della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un’operazione mentale non dissimile, salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna.
Cass. pen. n. 9661/1992
Per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., è necessaria l’esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l’esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un’effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. L’incapacità del soggetto passivo costituisce il presupposto del reato e, pertanto, vi deve essere l’assoluta certezza della sua sussistenza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, la perizia psichiatrica aveva dimostrato che il soggetto passivo, al momento dei fatti, era capace di avere cura dei propri interessi economici, escludendo il decadimento delle sue facoltà intellettive e volitive, né la corte d’appello aveva individuato altri elementi per ritenerlo affetto da indebolimento mentale e comunque facilmente suggestionabile).
Cass. pen. n. 7820/1992
La capacità richiesta per gestire il patrimonio e valutare le conseguenze degli atti di disposizione è diversa e maggiore da quella richiesta per rendersi conto di atti lesivi della propria integrità fisica. Pertanto non è contraddittoria la decisione di considerare una persona in condizioni di deficienza psichica, agli effetti del delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 c.p., e di ritenerla, però, in condizioni di percepire le violenze alla propria persona e di riferirle in modo veritiero. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per i reati di maltrattamenti e di lesioni pronunciata in base alle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta lucida e conscia di quanto accaduto, mentre era stata considerata nella stessa sentenza incapace di intendere e di volere al fine di affermare la sussistenza del reato di cui all’art. 643 c.p.).
Cass. pen. n. 7968/1991
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., lo stato di deficienza psichica o l’infermità del soggetto passivo costituisce un presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza. Ne consegue che in mancanza di tale certezza il reato va escluso del tutto e l’imputato assolto con formula ampia.
Cass. pen. n. 6509/1991
Le forme depressive e le manifestazioni di tipo emozionale strettamente collegati con l’età fisiologica avanzata non assumono rilevanza ai fini dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 643 c.p. che richiede una menomazione psichica tale da incidere concretamente sulle condizioni del soggetto e da menomarne sensibilmente le capacità volitive e intellettive.
Cass. pen. n. 2231/1991
Non vi è contraddizione tra il ritenere sussistente l’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) nel delitto di rapina e l’escludere il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), perché ai fini dell’applicazione della attenuante è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata per condizioni di tempo o di luogo ovvero perché si tratta di persona debole o incapace di difendersi per deficienze psichiche o fisiche, laddove, per aversi il reato di circonvenzione di persona incapace, è richiesta la sussistenza di una effettiva minorazione delle facoltà intellettive o volitive che, indebolendo il potere di critica, facilita la suggestionabilità del minorato
Cass. pen. n. 1064/1990
In tema di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 c.p., l’induzione non può dirsi sussistente senza la dimostrazione di un comportamento attivo di persuasione da parte dell’interessato; la prova di una tale attività non deve essere necessariamente diretta, ben potendo essa desumersi da concordanti elementi indiziari.
Cass. pen. n. 4973/1988
Nell’art. 643 c.p. per concretarsi «l’induzione» è sufficiente l’impiego, da parte dell’agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l’insorgere di una volontà contraria a tale decisione; e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della «induzione» può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l’isolamento dell’incapace, i continui e stretti rapporti dell’agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di prova al fine ultimo dell’accertamento della verità cui è preordinato il processo penale.
Cass. pen. n. 2827/1988
Il delitto di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 c.p. è reato di pericolo che si realizza nel momento in cui è compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri. (Nella fattispecie l’atto dannoso è consistito nel fatto stesso di essersi il soggetto passivo inconsapevolmente privato della disponibilità dei suoi risparmi, sottrattigli con estrema facilità dagli imputati, stanti le sue condizioni mentali: demenza degenerativa e/o arteriosclerotica).
Cass. pen. n. 472/1988
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo così da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato in relazione alle condizioni di grave decadimento senile e di perdita delle qualità mnemoniche del soggetto passivo, incapace, perciò, di una cosciente volontà di autodeterminazione).
Cass. pen. n. 4760/1987
Nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l’abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso oggetto passivo e l’evento, il quale si concreta nel compimento dell’atto.
Cass. pen. n. 4747/1987
Lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 643 c.p., è una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacità psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato.
Cass. pen. n. 8069/1986
Ricorre il delitto di circonvenzione di incapace e non già quello di estorsione nell’ipotesi in cui l’imputato, dietro promessa di una bustina di droga, induca un soggetto che versi in stato di agitazione per crisi di astinenza, a sottoscrivere una reintegrazione di debito e a firmare cambiali. (Fattispecie in tema di dedotta violazione dell’art. 477 c.p.p.).
Cass. pen. n. 9731/1985
Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 c.p. il concetto di induzione, la quale è un elemento del tutto distinto e non va confusa col mezzo usato (atto giuridico), postula una attività positiva diretta a determinare o, quantomeno, a rafforzare (ostacolando ripensamenti) nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico. Invero, indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui e quindi esige da parte dell’agente uno stimolo che poi determina il soggetto passivo al compimento dell’atto dannoso. Pertanto, non basta che l’agente si giovi delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo come non possono ritenersi sufficienti semplici richieste rivolte alla vittima, essendo invece necessaria un’attività apprezzabile di suggestione, di pressione morale, di persuasione per determinare la volontà minorata del soggetto passivo. (Fattispecie relativa ad annullamento, per difetto di motivazione, di sentenza di condanna di notaio che aveva redatto testamento pubblico di persona affetta da infermità mentale).
Cass. pen. n. 4387/1984
Per integrare la condotta costitutiva del reato di circonvenzione di incapace, consistente nell’induzione a compiere un atto che implichi un qualsiasi effetto giuridico potenzialmente dannoso, è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Non occorre perciò che la proposta diretta al compimento dell’atto parta dal colpevole, ma è sufficiente che questi si sia giovato ed abbia profittato delle condizioni psichiche del soggetto passivo rafforzando in questi una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata ed impedendo l’insorgere di una volontà contraria a tale decisione. Ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 643 c.p., per la prova dell’induzione non è necessario che la dimostrazione dell’induzione del soggetto passivo al compimento dell’atto per lui pregiudizievole sia data attraverso episodi specifici, ben potendo detta prova essere anche indiretta, o indiziaria e presuntiva, cioè risultare da elementi gravi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da questi derivato.
Cass. pen. n. 10207/1983
Perché sussista il reato previsto dall’art. 643 c.p. occorre che tra l’abuso consistente nel profittare delle condizioni psichiche della vittima per scopi illeciti e il compimento dell’atto dannoso intercorra un rapporto di causalità che si manifesta attraverso l’induzione a compiere l’atto.
Cass. pen. n. 9991/1983
Il profitto a cui fa riferimento l’art. 643 c.p., anche se tale norma non lo dice espressamente, dev’essere ingiusto, in quanto, diversamente, non vi può essere frode patrimoniale; sicché il delitto dev’essere escluso quando nulla è stato frodato o si volle frodare.
Cass. pen. n. 7157/1983
Sussiste il reato di circonvenzione di incapaci allorquando l’agente, attraverso un’attività di coazione e persuasione, abusi delle particolari condizioni di incapacità del soggetto passivo, che è indotto a compiere l’atto dannoso in conseguenza di quella attività.
Cass. pen. n. 6904/1983
Il reato di circonvenzione di persona incapace non esige, nel soggetto passivo, un’infermità mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma è sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione.
Cass. pen. n. 2295/1981
Sussiste l’elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace allorché il soggetto attivo approfitta dello stato di deficienza psichica del soggetto passivo per ottenere dallo stesso il consenso a un atto giuridico che in condizioni di normalità non avrebbe dato. Pertanto l’attività dell’agente deve essere accertata e valutata per tutto l’arco di tempo in cui si è esercitata, sino al momento in cui il circonvenuto presta il suo consenso a compiere l’atto giuridico pregiudizievole.
Cass. pen. n. 9293/1979
L’art. 643 c.p. non richiede che l’incapace sia privo della capacità d’intendere in maniera totale ovvero permanente, essendo sufficiente che lo stato di infermità psichica sia limitato ad alcune manifestazioni, anche solo ricorrenti, delle quali l’agente abbia abusato mediante induzione a compiere un atto che un individuo di media normalità psichica non avrebbe acconsentito a compiere.
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