Cass. pen. n. 28080 del 2 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di circonvenzione di persona incapace, per la sussistenza dell'elemento dell' "induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.