14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39144 del 23 settembre 2013
Testo massima n. 1
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: [ a ] la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo [ minore, infermo psichico e deficiente psichico ] in ordine ai suoi interessi patrimoniali: [ b ] l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; [ c ] l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
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