Cass. pen. n. 22481 del 22 aprile 2021

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, che è reato contro il patrimonio, è necessario, da un lato, che il depauperamento delle consistenze patrimoniali della vittima sia effettivo e, dall'altro, che il profitto realizzato dall'agente sia caratterizzato da ingiustizia, in quanto, diversamente, non vi può essere frode patrimoniale.