14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2827 del 3 marzo 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 c.p. è reato di pericolo che si realizza nel momento in cui è compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri. [ Nella fattispecie l’atto dannoso è consistito nel fatto stesso di essersi il soggetto passivo inconsapevolmente privato della disponibilità dei suoi risparmi, sottrattigli con estrema facilità dagli imputati, stanti le sue condizioni mentali: demenza degenerativa e/o arteriosclerotica ].
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