Cass. pen. n. 20669 del 2 maggio 2017
Testo massima n. 1
Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti dell'induzione e dell'apprensione non coincidano, il reato si consuma all'atto dell'apprensione che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nell'induzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo, in quanto il momento consumativo non si era realizzato con la condotta di induzione ma con la successiva pubblicazione dell'atto e l'accettazione dell'eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto).