14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45327 del 6 dicembre 2011
Posted at 20:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]