Cass. pen. n. 21464 del 16 maggio 2019

Testo massima n. 1


In tema di circonvenzione di incapaci, costituisce "deficienza psichica" la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacità di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali).