Cass. pen. n. 4760 del 15 aprile 1987

Testo massima n. 1


Nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso oggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto.