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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3209 del 23 gennaio 2014

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3209 del 23 gennaio 2014

Testo massima n. 1

Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.

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