14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3209 del 23 gennaio 2014
Posted at 20:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.
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