Cass. pen. n. 333 del 22 gennaio 1981

Testo massima n. 1


Nel delitto di circonvenzione di persone incapaci, l'induzione comprende qualsiasi attività di suggestione e quindi l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare o, quanto meno, a rafforzare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, così che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica della vittima e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto.