Cass. pen. n. 10587 del 10 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di circonvenzione di persone incapaci, l'atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell'incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se nel concreto si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro, depauperando la vittima.