14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1404 del 11 gennaio 2008
Posted at 20:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, è stato indotto abusivamente all’atto pregiudizievole.
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