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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2295 del 14 marzo 1981

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2295 del 14 marzo 1981

Testo massima n. 1

Sussiste l’elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace allorché il soggetto attivo approfitta dello stato di deficienza psichica del soggetto passivo per ottenere dallo stesso il consenso a un atto giuridico che in condizioni di normalità non avrebbe dato. Pertanto l’attività dell’agente deve essere accertata e valutata per tutto l’arco di tempo in cui si è esercitata, sino al momento in cui il circonvenuto presta il suo consenso a compiere l’atto giuridico pregiudizievole.

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