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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5791 del 8 febbraio 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5791 del 8 febbraio 2017

Testo massima n. 1

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l’assoluta certezza.

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