16 Mar Art. 642 — Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione , distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [ 582 ] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 24075/2017
In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.
Cass. pen. n. 25128/2016
Integra il reato di cui all’art. 642 cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Cass. pen. n. 1856/2014
L’art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato – in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo – che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno).
Cass. pen. n. 24340/2010
L’occultamento delle cose di proprietà, elemento materiale del reato di danneggiamento dei beni assicurati, può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva. (Fattispecie di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell’autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo, già in precedenza disposto).
Cass. pen. n. 41261/2006
Non risponde del reato di cui all’art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro — aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 — presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).
Cass. pen. n. 23810/2004
L’oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell’art. 642 c.p. — che punisce tra l’altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo — può consistere unicamente in cosa di proprietà dell’agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l’identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in leasing, che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte, rilevando l’insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene, ha osservato in motivazione che il fatto, previa una corrispondente configurazione nel capo d’accusa, avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita).
Cass. pen. n. 2506/2004
L’art. 642 c.p. — che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria — costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore.
In tema di reato di fraudolenta distruzione della cosa propria, la novella introdotta al secondo comma dell’art. 642 c.p. dall’art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui si procede «a querela di parte», si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma.
Cass. pen. n. 8064/1998
Il momento consumativo del reato di cui all’art. 642 c.p. va individuato, anche nell’ipotesi aggravata prevista dal comma 3 di raggiungimento del fine, nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia, in cui si è ritenuto rilevante il momento della fraudolenta distruzione della cosa, ed irrilevanti le trattative con l’assicurazione per il pagamento dell’indennizzo assicurativo).
Cass. pen. n. 7745/1996
La norma di cui all’art. 642 c.p. — che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione contro infortuni — con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest’ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frode dell’assicurazione.
Cass. pen. n. 5785/1988
L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all’art. 640 stesso codice: sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell’ingiusto profitto che la connota: «fine di conseguire… il prezzo di un’assicurazione contro infortuni»; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch’esso specifico, dell’azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.
Cass. pen. n. 548/1988
L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 c.p.).
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