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Art. 641 — Insolvenza fraudolenta

Art. 641 — Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza [ 2221, 2540 ] , contrae un’obbligazione , con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [ 649 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 46903/2011

Non integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che assume un’obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza. (Nella specie l’imputato non pagava le cambiali, tranne la prima, asserendo che la scelta del mancato pagamento era collegata, come ripicca, ad un precedente acquisto di autovettura, che non andava bene su strada).

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Cass. pen. n. 14674/2010

Non integra il delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che, trattenendo la caparra ricevuta dall’acquirente, non adempie l’obbligo di vendere assunto sulla base di un contratto preliminare di compravendita, la cui stipula può peraltro risultare sufficiente alla configurabilità del diverso reato di truffa ove sostenuta dal precostituito proposito di non adempiervi.

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Cass. pen. n. 34192/2006

Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell’occasione, la Corte ha chiarito che la prova di quest’ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).

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Cass. pen. n. 29454/2003

In tema di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere, cioè, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale.

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Cass. pen. n. 10792/2001

In tema di insolvenza fraudolenta, l’obbligazione, assunta dall’agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell’altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta – e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata – il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l’impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).

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Cass. pen. n. 9552/1997

Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l’obbligato, contraendo l’obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l’obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore).

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Cass. civ. n. 7738/1997

Poiché l’art. 176, comma 17, del codice stradale – che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta; ne deriva che l’applicazione della sanzione penale esclude quella della sanzione amministrativa.

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Cass. pen. n. 6478/1997

In materia di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), l’inadempimento dell’obbligazione — elemento costitutivo del reato — non è configurabile qualora il termine per la prestazione dovuta non sia ancora scaduto. Né il dolo specifico — consistente nel proposito di non adempiere l’obbligazione fin dal momento della sua esistenza giuridica — può essere desunto da eventuali difficoltà sopravvenute per l’inadempiente (anche se da parte di questi prevedibili).

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Cass. pen. n. 2318/1997

In tema di insolvenza fraudolenta, a differenza di quanto previsto dall’art. 62 n. 6 c.p. — secondo cui il risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante comune ivi disciplinata deve avvenire «prima del giudizio» — l’art. 641 cpv. c.p. stabilisce che l’adempimento dell’obbligazione estingue il reato se avvenuto «prima della condanna», sicché il tempo utile per provvedervi a determinare in tal guisa l’effetto estintivo si protrae fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato; secondo la terminologia del codice, infatti, si ha «condanna soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza divenuta definitiva, per cui l’adempimento in questione può attuarsi efficacemente anche dopo decisione di primo o secondo grado e fino a che, pendente il ricorso per cassazione, la Corte Suprema non abbia ancora deciso in ordine al ricorso medesimo.

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Cass. pen. n. 68/1993

In tema di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere, cioè, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale.

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Cass. pen. n. 10084/1987

Nel caso in cui lo stato di insolvenza del debitore viene in modo certo a conoscenza del querelante solo quando costui, rimasto ineseguito il sequestro giudiziario per la mancata consegna del bene, si renda conto della impossibilità di riaverne il possesso o di conseguire l’intero prezzo pattuito, da tale momento decorre il termine di tre mesi per la proposizione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta e non dal momento della presentazione del ricorso per il sequestro giudiziario, poiché il venditore (nella specie di un bene sottoposto a riserva di proprietà), a seguito del mancato pagamento di una parte del prezzo, ha l’esigenza di assicurare la custodia del bene stesso ancor prima che si sia determinata una situazione che possa definitivamente pregiudicare l’attuazione del suo diritto alla restituzione.

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Cass. pen. n. 2376/1987

Anche il silenzio può significare dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando — come nella specie relativa ad omesso pagamento di pedaggio autostradale — l’agente assuma un’obbligazione senza necessità di contrattazione, ma con un comportamento rituale e questo sia idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni.

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Cass. pen. n. 5196/1986

Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l’obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell’inadempimento, che costituisce l’ultima fase dell’iter criminoso. Occorre, quindi, accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo del delitto previsto dall’art. 641 c.p., la data dell’inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l’adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al termine per adempiere.

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Cass. pen. n. 4463/1984

In tema di insolvenza fraudolenta, la speciale causa di estinzione del reato di cui all’art. 641, secondo comma, c.p. presuppone l’integrale adempimento dell’obbligazione, e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell’obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l’interpretazione estensiva o analogica. (Nella specie, era intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall’imputato in adempimento del medesimo).

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Cass. pen. n. 6387/1981

L’insolvenza fraudolenta differisce dalla truffa negoziale perché, mentre nella prima vi è la semplice dissimulazione dell’insolvenza, nella seconda si mette in opera un comportamento volto a carpire il consenso del contraente tratto in errore.

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Cass. pen. n. 14990/1977

L’occultamento del proprio stato di insolvenza integra il reato di insolvenza fraudolenta, nell’ipotesi in cui sia soggettivamente diretto all’elusione degli impegni assunti. La prova dell’esistenza della volontà di non pagare l’obbligazione — o una parte di essa — può essere desunta anche dal comportamento successivo dell’agente.

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Cass. pen. n. 182/1974

In tema d’insolvenza fraudolenta, il proposito dell’agente di non adempiere l’obbligo deve sussistere nel momento in cui questo prende giuridica consistenza, perché, se sopravvenisse, non avrebbe alcuna rilevanza, nonostante la condizione obiettiva del mancato pagamento; ma la prova dell’esistenza della volontà di non pagare l’obbligazione al momento della contrattazione può bene essere desunta anche dal comportamento successivo dell’agente.

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Cass. pen. n. 302/1973

Il luogo di consumazione del reato di insolvenza fraudolenta è quello in cui si verifica l’inadempimento e non già quello in cui viene contratta l’obbligazione col proposito di non adempierla.

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