14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7745 del 7 agosto 1996
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 642 c.p. — che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione contro infortuni — con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest’ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frode dell’assicurazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]