14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4747 del 15 aprile 1987
Testo massima n. 1
Lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 643 c.p., è una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti, in maniera che chiunque [ senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri ] possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacità psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato.
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