Cass. pen. n. 10207 del 30 novembre 1983

Testo massima n. 1


Perché sussista il reato previsto dall'art. 643 c.p. occorre che tra l'abuso consistente nel profittare delle condizioni psichiche della vittima per scopi illeciti e il compimento dell'atto dannoso intercorra un rapporto di causalità che si manifesta attraverso l'induzione a compiere l'atto.