16 Mar Art. 147 — Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena può essere differita:
- 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel numero 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
- 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 46560/2017
In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell’esecuzione della pena non può superare complessivamente sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell’ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.
Cass. pen. n. 52979/2016
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare).
Cass. pen. n. 789/2014
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenuto che aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanti contatti con presidi sanitari esterni).
Cass. pen. n. 26678/2013
Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni richiede esclusivamente la prova della nascita del figlio ed un giudizio prognostico in ordine alla sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti ma non impone alcun onere a carico della madre istante di provare l’affidamento del minore ad essa stessa; la circostanza dell’affidamento del minore a persone diverse dalla madre è, infatti, considerata espressamente dal comma terzo dell’art. 147 cod. pen. come una delle possibili cause di revoca del beneficio e l’onere della sua dimostrazione incombe sul p.m.
Cass. pen. n. 972/2012
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147 c.p., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Cass. pen. n. 1371/2011
La detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria.
Cass. pen. n. 43488/2010
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, è contraria al senso di umanità la detenzione di un soggetto prossimo a compiere 78 anni affetto da patologie ad andamento cronico progressivo, quali l’encefalopatia multinfartuale con progressivo deterioramento cognitivo, la cardiopatia fibrillante ed il diabete mellito, che gli impediscano di percepire il senso stesso della detenzione, sia nel suo profilo retributivo che in quello risocializzante.
Cass. pen. n. 44968/2009
Il Tribunale di sorveglianza deve decidere sulla domanda di differimento della pena, avanzata in relazione alla presentazione della domanda di grazia, sulla base di un giudizio prognostico circa la concedibilità della grazia, a nulla rilevando se la pena da espiare abbia durata breve o lunga.
Cass. pen. n. 475/2004
Il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147, comma primo n. 1 c.p.) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell’ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.
Cass. pen. n. 32747/2003
Il divieto di reiterazione della sospensione dell’esecuzione, previsto dall’art. 656, comma 7, c.p.p., non opera nell’ipotesi in cui il condannato abbia precedentemente fruito soltanto del rinvio dell’esecuzione per ragioni di salute, previsto dall’art. 147 c.p.
Cass. pen. n. 25928/2001
In tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena da eseguire contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.), pur essendo legittima in astratto l’apposizione di un termine finale al differimento dell’esecuzione, in relazione alla quale resta comunque il dovere di verificare la legittimità rispetto alla persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto, la sua apposizione va esclusa quando (come nella specie) si sia accertata la gravità e l’irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato. (In applicazione di tale principio è stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del termine di scadenza, un’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto il differimento dell’esecuzione della pena per la durata di un anno in contrasto con il riconoscimento della irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente).
Cass. pen. n. 17208/2001
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica.
Cass. pen. n. 16183/2001
È immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compito i settanta anni, sicché, nell’ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.
Cass. pen. n. 8936/2001
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell’esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravità e oramai stabilizzate).
Cass. pen. n. 4328/2000
La detenzione domiciliare applicata in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, escludendo la sottoposizione del condannato al regime penitenziario e consentendogli di vivere dignitosamente nell’ambito familiare e provvedere nel modo più ampio alla cura della sua salute, non può considerarsi, in astratto, contraria al senso di nullità. Ne consegue che il giudice può disporla in tutti i casi in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle di difesa sociale, faccia ritenere ancora necessario un minimo controllo da parte dello Stato.
Cass. pen. n. 727/2000
Ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, è necessario che le condizioni patologiche siano tali da rendere obiettivamente impossibile fronteggiarle in ambiente carcerario, a nulla rilevando che esse, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, possa essere trattato meglio in ambiente extracarcerario. (Fattispecie nella quale il condannato, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione arteriosa in centro clinico specializzato, aveva trascorso quindici giorni di ricovero post-operatorio presso un ospedale civile, dopo il quale le sue condizioni di salute erano ritornate soddisfacenti).
Cass. pen. n. 5949/1999
In tema di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p., pur sussistendo il dovere, per il giudice, di tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti rispettivamente dagli artt. 32 e 27, comma III, della Costituzione, non può dirsi però che la mancanza di un espresso richiamo a tali principi, in caso di diniego del beneficio, costituisca di per sè, necessariamente, un vizio di mancata motivazione, censurabile in sede di legittimità. Occorre, infatti, a tale ultimo fine, che detta mancanza si accompagni all’accertata sussistenza di un quadro patologico di tale gravità da far risaltare ictu oculi la possibilità che esso, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l’esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamati principi costituzionali; e ciò considerando inoltre che la detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale — in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni — da superare i limiti dell’umana tollerabilità.
Cass. pen. n. 4574/1997
Non rientra tra le gravi infermità fisiche, per le quali l’art. 147 c.p. consente il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, lo stato di grave debilitazione fisica conseguente a patologia anoressica.
Cass. pen. n. 3046/1997
Ai fini del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, nel caso previsto dall’art. 147, comma primo, n. 2, c.p. deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva «gravità» dell’infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un «trattamento contrario al senso di umanità» e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell’ordinamento, nulla rilevando, per converso, l’eventuale compatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere, sotto il profilo della possibilità di apprestamento, anche in costanza dello stato di detenzione, delle opportune terapie.
Cass. pen. n. 6283/1997
La ragione ispiratrice della disposizione dell’art. 147 comma primo n. 2 c.p. — che consente il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica — è quella di evitare al condannato trattamenti inumani e la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli, in quanto espiata in uno stato di menomazione fisica di tale rilevanza da implicare necessariamente, oltre alla preoccupazione legata ad un eventuale giudizio di inadeguatezza dell’assistenza sanitaria, istituzionalmente garantita, anche il profondo disagio morale prodotto dal particolare tipo di vita imposto dal carcere a chi, non solo non può approfittare delle opportunità offertegli per la sua rieducazione, ma vede amplificarsi senza rimedio gli aspetti negativi: a tali criteri il giudice deve riferirsi ai fini della decisione in presenza di un’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica. (Nella fattispecie si trattava di un’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza aveva rigettato un’istanza di rinvio della pena per grave infermità fisica, limitandosi a sottolineare la compatibilità delle infermità da cui era affetto il condannato con il regime carcerario; la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto dai difensori dell’interessato, ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza e, nell’enunciare il principio come sopra massimato, ha sottolineato innanzi tutto la estraneità, rispetto all’istituto del rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità, del concetto di compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ed ha quindi osservato che la detta ordinanza appariva carente di motivazione avendo il tribunale escluso, senza di ciò indicare congruamente le ragioni e senza pertanto tener conto dei criteri di cui in massima, la negativa incidenza delle infermità sulla vita del recluso).
Cass. pen. n. 5271/1997
In tema di procedimento di sorveglianza, in relazione all’istanza del condannato di differimento dell’esecuzione della pena per la gravità delle condizioni di salute, l’opportunità di eventuali acquisizioni documentali e diagnostiche, ai fini dell’accertamento della incompatibilità della lamentata patologia con lo stato di detenzione, deve essere prospettata in sede di merito, in adempimento dell’onere di allegazione che, pur nel procedimento di sorveglianza, si configura a carico dell’istante.
Cass. pen. n. 4690/1996
Il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo con l’impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio fuori della struttura penitenziaria.
Cass. pen. n. 266/1996
Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 c.p. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ad intervento chirurgico e l’infermità da cui è affetto sia curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione.
Cass. pen. n. 5486/1996
Non costituisce mera riproposizione di istanza già rigettata, e pertanto non può essere dichiarata inammissibile, né de plano, né in contraddittorio, la domanda di sospensione dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare fondata sulla circostanza dell’aggravamento delle condizioni di salute rispetto al momento di presentazione della prima richiesta.
Cass. pen. n. 4727/1995
Per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 n. 2 c.p. è necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta quoad vitam oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario). (Fattispecie relativa a diagnosi di stenosi dell’uretra e del collo vescicale, nonché di adenoma prostatico).
Cass. pen. n. 4192/1995
Pur dovendosi, di regola, escludere l’interesse del condannato ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, quando manchi l’attualità dello stato di detenzione, deve ritenersi che detto principio non operi quando lo stato di libertà dell’interessato non derivi dall’avvenuta espiazione della pena ma dall’esistenza di un provvedimento quale il differimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 c.p.
Cass. pen. n. 542/1995
La detenzione domiciliare, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e come presupposto, nel caso previsto dall’art. 47 ter n. 2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali»; essa realizza, comunque, una espiazione di pena, pur se individualizzata e meno afflittiva. Il differimento della pena previsto dall’art. 147 c.p. è, invece, istituto anteriore all’ordinamento penitenziario, ha finalità diverse dall’individuazione del trattamento più opportuno nei confronti del condannato, in quanto mira ad evitare che l’esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità, e quindi rappresenta una conferma del fatto che l’espiazione della pena in tanto ha un significato, in quanto tende alla rieducazione del condannato. Ne consegue che allorché il condannato è affetto da grave infermità fisica per malattia la cui prognosi può essere infausta, la domanda di detenzione domiciliare deve essere considerata previa valutazione dell’aspettativa di vita del condannato stesso, poiché, quando questa è ridotta, è frustrato lo scopo del reinserimento sociale, impossibile per motivi estranei al trattamento o al comportamento del soggetto, e la sanzione diviene sofferenza inutile e contraria al senso di umanità. (Fattispecie relativa a istanza di differimento della pena proposta da condannato in stato di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. perché affetto da neoplasia recidivante e rigettata sul rilievo che il medesimo era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per cure, previa semplice comunicazione all’autorità. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto erronea tale motivazione, che parifica il differimento della pena alla detenzione domiciliare, in violazione dell’art. 147 c.p.).
Cass. pen. n. 982/1995
In tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena che debba essere eseguita contro chi si trova in stato di grave infermità fisica (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.), deve ritenersi evidente, anche se non espressamente previsto dal legislatore (a differenza di quanto si verifica, invece, con riguardo al caso previsto dal n. 3 del citato art. 147 c.p.), che il provvedimento che concede il differimento possa e debba essere revocato qualora si accerti che siano cessate, per guarigione, quelle condizioni di grave infermità che erano state alla base della concessione. La espressa previsione, infatti, in determinati casi, della possibilità di revoca lascia chiaramente intendere che detta possibilità sussiste anche in ogni altro caso di differimento, quando il relativo motivo sia venuto meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta legittima la revoca di un provvedimento di differimento pena, a suo tempo adottato nei confronti di un soggetto affetto da cecità in considerazione soprattutto della gravissima compromissione alla vita di relazione derivante da detta menomazione fisica, essendo risultato che quel medesimo soggetto, in epoca successiva, non solo era stato comunque in grado di svolgere una serie di normali attività di relazione, ma aveva anche diretto un vasto traffico di stupefacenti).
Cass. pen. n. 4581/1994
Il differimento dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 147, n. 2, c.p. può essere concesso solo in caso di infermità fisica del condannato tale da rendere incompatibile la sua presenza nella struttura carceraria per l’impossibilità di provvedere in tale ambiente alle cure necessarie; pertanto la previsione di un intervento chirurgico non urgente, da eseguirsi in centro altamente specializzato, non costituisce di per sè motivo valido per tale differimento in quanto l’intervento stesso potrà essere eseguito in centro clinico penitenziario od eventualmente in centro estraneo con l’autorizzazione di cui all’art. 11 dell’ordinamento penitenziario.
Cass. pen. n. 3790/1994
La concessione del rinvio dell’esecuzione della pena con la contestuale arbitraria imposizione al condannato di obblighi tali da far configurare il periodo di differimento come un vero e proprio regime di sostanziale detenzione domiciliare comporta la necessità di computare detto periodo ai fini della determinazione della sanzione da espiare.
Cass. pen. n. 2080/1994
La guaribilità o reversibilità della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell’esecuzione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l’infermità sia di tale rilevanza da far apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità cui fa riferimento l’art. 27 della Costituzione.
Cass. pen. n. 1462/1994
Ai fini del riconoscimento delle condizioni di «grave infermità fisica», in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, c.p., può darsi luogo al differimento della pena, pur dovendosi ritenere che dette condizioni siano da considerare sussistenti quando, tra l’altro, risulti non assolutamente impossibile, ma semplicemente non agevole l’apprestamento, in stato di detenzione, delle cure e degli interventi necessari, va tuttavia tenuto presente che per «stato di detenzione» non può e non deve intendersi soltanto quello caratterizzato dalla presenza del condannato in uno stabilimento carcerario, ma anche quello che, occorrendo, può realizzarsi in un centro clinico dell’amministrazione penitenziaria e perfino in un luogo esterno di cura ove, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, dell’ordinamento penitenziario, il condannato, in caso di necessità, può essere ricoverato.
Cass. pen. n. 1068/1994
Il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147 primo comma, n. 1 c.p.), è istituto applicabile nei casi in cui l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non, quindi, in un caso come quello che si verifica allorché l’espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca del beneficio della liberazione condizionale.
Cass. pen. n. 1121/1993
La potestà punitiva dello Stato, che l’esecuzione della pena attiva con la costrizione del condannato, ha un limite – che ne impone, pertanto il rinvio – costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo che neppure la generale inderogabilità dell’esecuzione della condanna può sopravanzare, allorché la pena, per le condizioni di grave infermità del soggetto, finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. (Nella specie si è ritenuto che la generica precarietà di condizioni di salute, non incompatibili con lo stato di detenzione, non autorizzasse un differimento dell’esecuzione della pena).
Cass. pen. n. 1537/1993
Per grave infermità fisica legittimante il differimento della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p. è da intendersi quello stato patologico che, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, non è suscettibile di adeguate cure nell’ambiente carcerario. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva escluso che l’insufficienza cardiaca da miocardiopatia postinfartuale, l’ipertensione arteriosa e la bronchite cronica, da cui era affetto il condannato, determinassero uno stato patologico assolutamente incompatibile con il regime carcerario).
Cass. pen. n. 5037/1993
In tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, il giudice di merito, con adeguata e coerente motivazione, deve dar ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quello di tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanità (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l’esecuzione della pena. (Nella specie si è ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che aveva negato il differimento dell’esecuzione per coesistenza di infermità cronicizzate all’apparato respiratorio con ipertrofia prostatica, ernia inguinale e algie al rachide lombosacrale).
Cass. pen. n. 4402/1993
Non integra una grave infermità fisica, ai fini del differimento dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 147, n. 2, c.p., una patologia cardiaca che obblighi a portare il pace-maker.
Cass. pen. n. 2819/1992
La potestà punitiva dello Stato, che l’esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo (art. 32 Cost.), che neppure la generale inderogabilità dell’esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto (art. 147, comma primo n. 2, c.p.), finisca col costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. Nella motivazione del potere di rinvio di esecuzione della pena, il giudice di merito deve dare ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quelli della tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanità (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l’esecuzione della pena, per modo che in sede di legittimità se ne possa valutare la correttezza e la completezza. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena proposta da condannato ultrasettantenne, a cui era stata accertata stenosi di vari tronchi coronarici che in alcuni tratti raggiungeva il 75 per cento, cardiopatia ischemica, diabete, insufficienza renale ed altre malattie).
Cass. pen. n. 1050/1992
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, sono irrilevanti le patologie psichiche, ancorché riconosciute dal giudice della cognizione sulla base di indagine peritale.
Cass. pen. n. 104/1992
In tema di rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 n. 2 c.p., poiché la ratio ispiratrice della norma, in relazione ai referenti di rango costituzionale, è costituita dal divieto di trattamento disumano del condannato (art. 27 terzo comma Cost.) e dall’obbligo di conservare alla pena il principio di legalità (art. 25 secondo comma Cost.), occorre che il giudice valuti, da un lato, l’entità dell’aggravio di pena che indubbiamente comporta l’espiazione in costanza di grave infermità fisica e, d’altro lato, se tale aggravio di pena, compatibile con la certezza della sanzione (e dunque con esigenze di prevenzione generale), non realizzi una violazione del principio di legalità della pena in espiazione e non si risolva in un’inutile violazione del divieto di trattamenti disumani verso il condannato, per la maggiore sofferenza che per lui rappresenta l’espiazione della suddetta pena. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, rilevando che i concetti di gravità del danno fisico, di possibilità di cura di esso all’interno del carcere o all’esterno erano stati tutti risolti in chiave di compatibilità della malattia con la permanenza dello stato di custodia, senza alcuna considerazione per le possibili minori garanzie che, in vista dell’auspicato recupero funzionale degli organi colpiti, potevano offrire gli interventi operatori programmati ove eseguiti in sospensione dell’esecuzione della pena, considerato che anche il supporto psicologico può rivestire importanza rilevante, anche se non decisiva, nella buona riuscita di interventi operatori).
Cass. pen. n. 358/1992
In tema di sospensione dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica la durata della pena da espiare è ininfluente ai fini della valutazione dei presupposti della sospensione. Quest’ultima, invero, si pone in rapporto alla necessità di evitare che l’esecuzione della pena si risolva in un inutile aggravio di sofferenza per il condannato, venendo in tal modo ad incidere su due principi di rilievo costituzionale, vale a dire il divieto di trattamenti inumani e l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; principi che vanno, però, comparati con quello della certezza dell’esecuzione della pena.
Corte cost. n. 274/1990
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 684 c.p.p. 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della esecuzione della pena, a norma dell’art. 147, primo comma, n. 1, c.p.
Cass. pen. n. 1189/1990
Il differimento della pena per grave infermità fisica può esser chiesto da condannato non ancora assoggettato all’esecuzione della pena ed anche se non si sia ancora provveduto all’emissione dell’ordine di carcerazione; è, infatti, interesse del condannato, che versi nella situazione di grave infermità prevista dalla legge e che intenda far valere tale condizione prima ancora dell’esecuzione materiale, adottare le opportune inziative, che trovano la loro legittimazione nell’esistenza del giudicato e nell’eseguibilità della pena inflitta.
Cass. pen. n. 304/1987
Ai fini del differimento dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ex art. 147 c.p., non è sufficiente che l’infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece, che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l’esecuzione della pena ed il senso di umanità né rende di per sé operativa la disposizione dell’art. 147, n. 2, c.p., ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere, ad un tempo, la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l’effetto rieducativo del trattamento penitenziario.
Cass. pen. n. 1361/1986
Ai fini del differimento dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale consentito ai sensi dell’art. 147, primo comma n. 2, c.p. per chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, deve ritenersi grave non esclusivamente quello stato patologico del condannato che determina il pericolo di morte, ma pure ogni altro stato di infermità fisica che cagioni il pericolo di altre rilevanti conseguenze dannose o, quantomeno, esiga un trattamento che non si possa attuare in ambiente carcerario e che necessariamente abbia probabilità di regressione nel senso del recupero, totale o parziale, dello stato di salute.
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