14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 789 del 10 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2 ], è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenuto che aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanti contatti con presidi sanitari esterni ].
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