14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 972 del 13 gennaio 2012
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147 c.p., comma primo, n. 2 ], è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
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