14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1050 del 5 maggio 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, sono irrilevanti le patologie psichiche, ancorché riconosciute dal giudice della cognizione sulla base di indagine peritale.
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