14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16183 del 20 aprile 2001
Testo massima n. 1
È immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compito i settanta anni, sicché, nell’ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.
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