14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1068 del 12 aprile 1994
Testo massima n. 1
Il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia [ art. 147 primo comma, n. 1 c.p. ], è istituto applicabile nei casi in cui l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non, quindi, in un caso come quello che si verifica allorché l’espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca del beneficio della liberazione condizionale.
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Testo massima n. 2
In caso di revoca della liberazione condizionale interessante un condannato alla pena dell’ergastolo, non è possibile, allo stato attuale della legislazione, trattandosi di pena perpetua, determinare la parte di essa ancora da espiare; il che trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1993 n. 274 la quale, nel dichiarare inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale, ha rilevato che essa implicherebbe un’attività di integrazione legislativa riservata, come tale, al legislatore, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
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