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Art. 684 — Rinvio dell’esecuzione

Art. 684 — Rinvio dell’esecuzione

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 51849/2016

È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di differimento della pena ai sensi dell’art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell’art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all’istanza.

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Cass. pen. n. 23261/2001

Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 quater, dell’ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell’analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell’esecuzione della pena, dall’art. 684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l’applicazione della suddetta misura alternativa.

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Cass. pen. n. 5271/1997

In tema di procedimento di sorveglianza, in relazione all’istanza del condannato di differimento dell’esecuzione della pena per la gravità delle condizioni di salute, l’opportunità di eventuali acquisizioni documentali e diagnostiche, ai fini dell’accertamento della incompatibilità della lamentata patologia con lo stato di detenzione, deve essere prospettata in sede di merito, in adempimento dell’onere di allegazione che, pur nel procedimento di sorveglianza, si configura a carico dell’istante.

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Cass. pen. n. 1068/1994

Il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia [art. 147 primo comma, n. 1 c.p.], è istituto applicabile nei casi in cui l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non, quindi, in un caso come quello che si verifica allorché l’espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca del beneficio della liberazione condizionale.

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Cass. pen. n. 4591/1992

La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2 c.p., il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. [Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimità delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell’esecuzione].

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