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Art. 683 — Riabilitazione

Art. 683 — Riabilitazione

1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna [ 533537 ] per altro reato .

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria .

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23941/2004

La competenza a disporre la riabilitazione da misura di prevenzione appartiene alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, disposizione tuttora in vigore, atteso che l’art. 683 c.p.p. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa, comunque, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.

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Cass. pen. n. 786/2003

La competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione speciale per i minorenni prevista dall’art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, appartiene al Tribunale di sorveglianza e non al Tribunale per i minorenni, allorché il richiedente abbia superato, all’atto della domanda, il venticinquesimo anno di età, in quanto l’art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell’interessato, è una norma generale di chiusura, non suscettibile di deroghe per il solo fatto che l’istituto in questione presenta alcune peculiarità differenziali rispetto alla riabilitazione ordinaria.

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Cass. pen. n. 35633/2002

La riabilitazione da misura di prevenzione, prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è tuttora di competenza della corte d’appello, secondo quanto espressamente previsto [in conformità a quella che era, all’epoca, l’ordinaria disciplina in materia di riabilitazione] dalla suindicata disposizione normativa, da ritenersi ancor oggi in vigore in tutte le sue parti, atteso che l’art. 683 del nuovo codice di procedura penale attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa comunque esplicitamente salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.

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Cass. pen. n. 833/2000

La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione nel distretto di corte d’appello in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura.

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Cass. pen. n. 7178/2000

La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene funzionalmente alla corte d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura.

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Cass. pen. n. 1846/1996

La competenza a decidere in tema di riabilitazione conseguente all’applicazione di una misura di prevenzione spetta al tribunale di sorveglianza. La indicazione quale giudice competente della corte di appello contenuta nel comma 1 dell’art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327 deve essere infatti coordinata con l’ultimo comma della stessa norma, per il quale «si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione». Il rinvio sta a significare la volontà del legislatore di uniformare la disciplina processuale della riabilitazione da misura di prevenzione a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale, quello vigente all’epoca di emanazione della norma, e quello vigente oggi, che all’art. 683 c.p.p. indica il tribunale di sorveglianza quale organo competente a decidere in tale materia. L’inciso «in quanto compatibili» non costituisce ostacolo a tale interpretazione, non essendo ravvisabile incompatibilità alcuna tra la disciplina della riabilitazione da misura di prevenzione e quella dettata dal codice di procedura penale del 1988.

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Cass. pen. n. 3396/1995

È carente di motivazione il provvedimento del tribunale di sorveglianza che abbia rigettato l’istanza di riabilitazione ritenendo insussistente il ravvedimento dell’istante sulla base della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna e del mancato conseguimento della sanatoria dell’opera abusiva, considerati alla luce della pendenza di un procedimento penale, ove il tribunale stesso non abbia valutato in concreto quegli elementi [irrilevanti, di per sé, e anche nella loro combinazione] al fine della qualificazione del comportamento del richiedente e dell’accertamento della prova di buona condotta: il semplice riferimento agli elementi stessi è apodittico e non costituisce validità di motivazione del provvedimento di diniego del beneficio.

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Cass. pen. n. 1687/1995

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un’ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall’art. 180 c.p., in sintonia con l’art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione [art. 683] al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell’art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.

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Cass. pen. n. 2015/1995

L’inapplicabilità dei benefici combattentistici prevista dall’art. 11 D.L.vo 4 marzo 1948 n. 137 non costituisce effetto penale [e quindi effetto penale militare] della condanna per diserzione sia perché la limitazione non deriva necessariamente ed esclusivamente da una condanna [la legge prevede che i benefici non siano applicabili anche quando il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia] sia perché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 3 maggio 1993, l’attribuzione dei benefici combattentistici ha la funzione di gratificare un merito il cui mancato riconoscimento non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Una volta ottenuta la riabilitazione penale non sussiste perciò alcun interesse da parte del soggetto ad ottenere la riabilitazione militare e la relativa istanza presentata al tribunale di sorveglianza deve essere dichiarata inammissibile.

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Cass. pen. n. 1831/1994

Costituisce motivazione meramente apparente del provvedimento con il quale viene concessa la riabilitazione, l’impiego, in un modulo a stampa, della locuzione «risulta . . . che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta», senza alcuna esplicitazione in ordine alla natura ed al contenuto di tali asserite condotte e senza alcuna integrazione e personalizzazione, sul punto, dello stampato, recante la predisposizione di espressione riproducente pedissequamente la formulazione della norma [art. 179, primo comma, ult. parte, c.p.], nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole

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Cass. pen. n. 4701/1993

Il provvedimento di riabilitazione, in base al chiaro dettato dell’art. 683 c.p.p., può essere adottato solo su espressa richiesta dell’interessato, alla cui esistenza è subordinata anche l’adozione delle iniziative ex officio [acquisizione della documentazione necessaria], previste dal secondo comma del citato art. 683.

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Cass. pen. n. 720/1993

La competenza a decidere sulla richiesta di riabilitazione, attribuita dall’art. 683 c.p.p. al tribunale di sorveglianza, pure nel caso di «condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti», sussiste anche quando si tratti della riabilitazione da misura di prevenzione prevista dall’art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327 giacché l’indicazione, contenuta in detta ultima disposizione, della corte d’appello come organo competente a provvedere va intesa come manifestazione della volontà del legislatore non di «disporre altrimenti» ma, al contrario, di conformare la disciplina dell’istituto a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale allora vigente [secondo cui la competenza era appunto della corte d’appello], di tal che, mutata la disciplina codicistica, deve ritenersi che quest’ultima debba comunque trovare applicazione anche nel caso della riabilitazione di cui al citato art. 15 della legge n. 327/88, sostituendosi, quindi, la competenza del tribunale di sorveglianza a quella della corte d’appello.

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Cass. pen. n. 1967/1993

Competente a decidere sulla richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione prevista dall’art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327 è il Tribunale di sorveglianza e non la Corte di appello.

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Cass. pen. n. 3540/1992

Competente a concedere la riabilitazione in relazione a misure di prevenzione non è il tribunale di sorveglianza, ma la corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che dispone la misura, in quanto l’art. 683 c.p.p. non ha abrogato l’art. 15 della L. n. 327 del 1988. La procedura da adottare è quella indicata dall’art. 678 comma primo c.p.p. che rinvia al precedente art. 666 il quale prevede, a pena di nullità, l’avviso alle parti della data di udienza e la necessaria partecipazione del difensore e del P.M. oltre l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta. Ne consegue che il provvedimento adottato de plano è viziato di nullità assoluta.

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