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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1967 del 8 febbraio 1993

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1967 del 8 febbraio 1993

Testo massima n. 1

Competente a decidere sulla richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione prevista dall’art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327 è il Tribunale di sorveglianza e non la Corte di appello.

Testo massima n. 2

L’ipoteca legale iscritta in epoca antecedente o successiva all’entrata in vigore del nuovo codice di rito in processi che, ai sensi dell’art. 241 delle norme transitorie, proseguono con l’applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata da tali disposizioni. Pertanto, l’abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale, sancita dall’art. 218 coord. c.p.p., non esplica effetti nei processi cui non si applica il nuovo codice.

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